Tutela della maternità per i genitori di prematuri

Un’importante sentenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto ai genitori (madre o padre) di neonati prematuri il diritto di fruire del congedo di maternità a partire dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare. In caso di parto prematuro, con conseguente ricovero del neonato in una struttura ospedaliera pubblica o privata, è stata riconosciuta la possibilità per la mamma lavoratrice di usufruire del congedo, o parte di esso, dalla data in cui viene portato a casa il bambino e non dalla data effettiva del parto.

Il 4 Aprile 2011 la Corte Costituzionale Italiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto un’ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’art. 3 Cost.) tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro, consentendo soltanto nel primo caso un’adeguata tutela della maternità e la salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare. Il principio su cui si basa il concetto di congedo obbligatorio dopo il parto, relativo ai tre mesi di astensione dal lavoro, è da un lato relativo al recupero delle energie necessarie a riprendere il lavoro, dall’altro vuole tutelare e proteggere il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, e ciò non soltanto per quanto riguarda i bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino. In caso di parto prematuro il neonato, che richiede un ricovero immediato in Terapia Intensiva Neonatale, può rimanerci anche per periodi molto lunghi e la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, e lei è obbligata a riprendere l’attività lavorativa proprio quando il figlio deve essere assistito a casa.”

Con  riferimento all’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), la Corte Costituzionale ha riscontrato un contrasto con il principio di parità di trattamento e con i valori costituzionali di protezione della famiglia e del minore e una conseguente violazione dei parametri costituzionali. Già in una precedente sentenza n.270 del 1999, la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 4, «nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino». Tuttavia, questa prima sentenza del ’99 non individuava una data precisa dalla quale far decorrere il congedo obbligatorio di maternità nell’ipotesi di parto prematuro. Con questa successiva sentenza del 2011 la stessa Corte ha stabilito che questa data non può essere la data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale, ma “la data di ingresso del neonato nella casa familiare, vale a dire un momento certo, sicuramente idoneo a stabilire tra madre e figlio quella comunione di vita che l’immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera non aveva consentito.”

Sentenza della Corte Costituzionale n.116 del 2011

4 Risposte a “Tutela della maternità per i genitori di prematuri”

  1. Mara scrive:

    Mia figlia è nata prematura proprio 15 giorni prima di questa sentenza e ne avevamo parlato molto durante il suo ricovero. Questa sentenza sottolinea l’importanza della data di “ingresso del neonato nella casa familiare”, ma non aggiunge nulla per il momento! Significa che la mamma può rientrare a lavoro mentre il bimbo è ricoverato in terapia intensiva (ma ha senso?!?) e prima del termine dei tre mesi dalla data del parto, e può poi fruire del congedo obbligatorio dopo la data di dimissione del bimbo. Sempre più le Terapie Intensive Neonatali richiedono la presenza costante della madre e del padre accanto al bimbo prematuro ricoverato e non ha alcun senso permettere alla mamma di tornare a lavoro in quel periodo! Avrebbe senso paragonare il periodo di ricovero del bimbo alla gravidanza (periodo durante il quale la madre in caso di problemi può richiedere l’astensione dal lavoro pagata al 100%) e le dimissioni del bimbo alla nascita vera e propria e quindi all’inizio del decorrere del periodo di 5 mesi (o almeno 3) di maternità obbligatoria.

  2. giorgia scrive:

    A me purtroppo è successo e dopo un parto cesario e il bambimo in rianimazione di certo non sarei potuta tornare al lavoro…

  3. Gianluca scrive:

    Salve a tutti,
    voglio rispondere a Mara, quello che a sancito la Corte costituzionale e una mano dal cielo, senza dilungarmi, mia figlia Sophie è nata a giugno 2014 con immediato ricovero in reparto di neonatologia, con la sentenza della Corte Costituzionale che da la facoltà a propria richiesta di spostare il periodo di obbligatoria all’entrata in casa del new entry, mentre la circolare INPS n 62 del 29/04/2010 punto 3 “Parto prematuro e interdizione prorogata dal lavoro disposta dai servizi ispezione della DPL – Nuove istruzioni” da la possibilità alla mamma di riceve ulteriori mesi fino a un massimo di 7 per assistere il neonato prematuro.
    spero di essere stato chiaro.
    Gianluca

  4. Tatiana scrive:

    La trovo una sentenza molto giusta. Io ho partorito pretermine e i miei bambini non li potrò portare a casa prima di 4/5 mesi. Nel mentre posso tornare a lavorare e quando usciranno potrò stare con loro per 5 mesi.

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